mercoledì 19 novembre 2008

APPROVAZIONE DEFINITIVA

Il 3 ottobre 2008 il Consiglio dei ministri ha varato definitivamente il Disegno di Legge sul federalismo fiscale. Di seguito il comunicato del Governo che ne riassume i contenuti.

Per scaricare il documento collegarsi al seguente link:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_fiscale/index.html

PRINCIPI E CRITERI DEL FEDERALISMO FISCALE

Il disegno di legge delega elenca una serie di principi e criteri di carattere generale per l’attuazione del federalismo cui il Governo dovrà attenersi nel redigere la legge attuativa.
I principi del federalismo fiscale sono i seguenti:

  • autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo;
  • attribuzione di risorse autonome alle Regioni e agli enti locali, secondo il principio di
    territorialità;
  • superamento graduale del criterio della spesa storica a favore:1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzionifondamentali;2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
  • rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni sul coordinamento finanza pubblica e sistema tributario;
  • esclusione doppia imposizione sulla medesima base imponibile, salvo le addizionali previste dalla legge statale;
  • tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio, in modo da favorire corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell’imposizione di tributi propri;
  • previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle basi imponibili non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato: 1. istituire tributi regionali e locali; 2. determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che Comuni, Province e Città metropolitane possono applicare nell’esercizio della propria autonomia;
  • facoltà delle Regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
  • esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e, in ogni caso, impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo;
  • previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;
  • definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l’accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria;
  • premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico – finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni;
  • garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di un paniere di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle Regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili;
  • flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le Regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
  • semplificazione del sistema tributario, coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale;
  • lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione europea e dai trattati internazionali;
  • trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa;
  • razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;
  • riduzione della imposizione fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed enti locali e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali;
  • definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;
  • territorialità dell’imposta, neutralità dell’imposizione, divieto di esportazione delle imposte;
  • tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico, anche in relazione ai profili contrattuali di rispettiva competenza.

BOZZA CALDEROLI

E’ finalmente pronta la bozza sul federalismo fiscale che il ministro per la Semplificazione legislativa Roberto Calderoli ha consegnato alle autonomie locali. Titolo: "Attuazione dell'articolo 119 della Costituzione: delega al Governo in materia di federalismo fiscale".
In allegato lo schema di ddl recante "Attuazione dell'articolo 119 della Costituzione: delega al Governo in materia di federalismo fiscale presentato dal Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli".

http://www.interprofess.it/attach/Content/Allegati/1600/o/bozzacalderoli.pdf